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DIRITTI ANIMALI

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di Redazione

23/01/2018

TITOLO
in Italia esistono le seguenti leggi IN MATERIA DI DIRITTI DEGLI ANIMALI: Legge 14 agosto 1991, n. 281 (G.U. Serie Generale, n. 203 del 30 agosto 1991); Accordo del 6 febbraio 2003; Legge 20 luglio 2004, n.189; Legge 201 del 2010; Vediamo le linee generali di queste norme. Legge 14 agosto 1991, n. 281 E' chiamata legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo. Con questa legge, l'Italia diventa il primo paese al mondo a riconoscere il diritto alla vita e alla tutela degli animali randagi, vietandone la soppressione se non in casi di gravi malattie, malattie incurabili o comprovata pericolosità. In altri Paesi permane ancora oggi la legge che regola la soppressione degli animali abbandonati dopo un eventuale periodo più o meno breve di stallo presso le apposite strutture sanitarie o rifugi. Gli articoli di questa legge possono essere riassunti così: Art. 1 Principi generali: lo Stato promuove la tutela degli animali d'affezione, vieta la crudeltà verso questi animali e il loro abbandono e promuove la convivenza fra uomo e animali, tutelando ambiente e salute pubblica. Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione: si promuove il controllo della popolazione di animali d'affezione, sia domestici che randagi (cani) o liberi (gatti). Gli animali liberi catturati non possono venire soppressi (se non per gravi malattie o perché pericolosi) ma vengono sterilizzati e, nel caso dei cani, tatuati (attualmente viene usato il microchip) presso strutture veterinarie riconosciute prima di essere rimessi in libertà. Enti e associazioni protezionistiche possono gestire le strutture dedicate al controllo della popolazione. E' esplicitamente vietato il maltrattamento dei gatti liberi. Le strutture veterinarie e i servizi sanitari delle unità sanitarie locali (si veda l'articolo 4) possono offrire il servizio di pensione per cani di proprietà ed effettuano il servizio di pronto soccorso. Art. 3 Competenze delle regioni: sono di competenza delle regioni: l'istituzione dell'anagrafe canina locale; la definizione dei criteri di risanamento dei canili; la definizione delle misure di lotta al randagismo dopo aver sentito gli enti protezionisti e le società venatorie; la formazione scolastica (rivolta principalmente agli studenti) e del personale sanitario che si occuperà degli animali d'affezione; il risarcimento degli allevatori a causa dei danni provocati da cani randagi o inselvatichiti. Le province autonome di Trento e Bolzano si adeguano a livello regionale alla presente legge. Art. 4 Competenze dei comuni: i comuni singoli o associati provvedono alla limitazione delle nascite, al risanamento dei canili o all'istituzione di rifugi per cani e gatti con la possibilità di avvalersi dell'aiuto delle associazioni animaliste, attenendosi alle indicazioni dell'articolo 2. Art. 5 Sanzioni: sono previste sanzioni per chi abbandona gli animali, omette l'iscrizione all'anagrafe canina di cani o gatti, omette di tatuare il cane, commercia cani e gatti ai fini di sperimentazione. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano imposte, abrogazione di norme non compatibili con la legge presente, istituzione del fondo per attuare la legge e copertura finanziaria. Accordo del 6 febbraio 2003 E' un accordo fra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed è costituito da 9 articoli. Per le norme vigenti si rimanda alle leggi regionali, qui vengono stabiliti i principi a cui attenersi nei seguenti articoli: Art. 1 Finalità e definizioni: è un articolo molto importante poiché le leggi per i diritti degli animali riguardano spesso esclusivamente gli animali d'affezione (tendenzialmente solo cani e gatti). Per animale da compagnia, con questa legge si intende "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità". Sono esclusi gli animali selvatici. Sono stabiliti i criteri per identificare anche "allevamento di cani e gatti per attività commerciali" e "commercio di animali da compagnia". Art. 2 Responsabilità e doveri del detentore: è un articolo che stabilisce precisamente i doveri di chi detiene animali da compagnia: rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; garantire la tutela di terzi da aggressioni; assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. Art. 3 Controllo della riproduzione: chi detiene animali da compagnia deve occuparsi del controllo delle nascite per "non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante". Art. 4 Sistema di identificazione dei cani: dal 1° gennaio 2005 il microchip sostituisce il tatuaggio per i cani. Art. 5 Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali: contiene le indicazioni per intraprendere tali attività. Si veda l'allegato A alla fine degli articoli; Art. 6 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale: è vietata l'esposizione di cuccioli di età inferiore ai 4 mesi ed è obbligatorio che gli animali siano regolarmente vaccinati. Art. 7 Programmi di informazione e di educazione: contiene le norme sull'addestramento dei cani per disabili, animali per pet therapy, per fini espositivi o per competizioni, per la detenzione di animali selvatici. Al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono e del randagismo, promuove il controllo delle nascite e scoraggia il dono di animali ai minori di anni 16 o in generale come premio, ricompensa e omaggio. Art. 8 Manifestazioni popolari: riguarda specialmente le corse di cavalli (equidi ed altri ungulati). Art. 9 Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri. Allegato A: riguarda le dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto. Legge 20 luglio 2004, n.189 E' la legge chiamata "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Con questa legge vengono introdotte nuove fattispecie di reato (come il divieto di produrre e commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto su tutto il territorio nazionale), vengono aggiunti nuovi articoli al codice penale, ovvero: Il titolo IX del libro II del codice penale è integrato coi seguenti articoli: Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali) Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). Vengono modificati gli articoli 638 e 727 del codice penale. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali) Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Legge 201 del 2010 Si tratta della ratifica italiana della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 14 agosto 1991). Con questa legge è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione. Di conseguenza, sono stati modificati alcuni articoli del codice penale[1]. La legge comprende anche due norme di adeguamento dell'ordinamento italiano sul traffico illecito di animali da compagnia e sull'introduzione illecita di animali da compagnia. Nella sua interezza, la Convenzione si articola in questo modo: Art. 1 Definizioni: vengono definiti i termini animale da compagnia, commercio di animali da compagnia, allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali, rifugio per animali, animale randagio[2] e autorità competente; Art. 2 Settore di applicazione e attuazione; Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animali: sono molto importanti e vengono riassunti in: Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia. Art. 4 Mantenimento: riguarda le condizioni per poter tenere un animale da compagnia. In particolare il custode di un animale da compagnia deve: rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; procurargli adeguate possibilità di esercizio; prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga. Se tali condizioni non possono essere rispettate o se, pur rispettandole, l'animale non si adatta alla cattività, allora non deve essere tenuto come animale da compagnia; Art. 5 Riproduzione; Art. 6 Limiti di età per l'acquisto: è fissato a 16 anni. Per età minori serve la garanzia di un responsabile parentale; Art. 7 Addestramento; Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali; Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe; Art. 10 Interventi chirurgici: viene sancito il divieto di intervenire se non per curare un animale o per sterilizzarlo. In particolare sono vietati: il taglio della coda; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l'asportazione delle unghie e dei denti. Art. 11 Uccisione: viene specificata la procedura per l'eutanasia e vengono vietati alcuni metodi di uccisione come annegamento, asfissia, avvelenamento ed elettrocuzione se non sono preceduti da anestesia profonda. Art. 12 Riduzione del numero di animali randagi: sebbene la Convenzione preveda la possibilità di uccidere gli animali con le modalità espresse nell'articolo 11, in Italia ciò è vietato. Art. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione; Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione: sono volti in particolare a scoraggiare la procreazione fuori controllo, l'utilizzo di animali come premio o ricompensa, la protezione degli animali selvatici tenuti come animali da compagnia. Art. 15 Consultazioni multilaterali: è prevista una consultazione multilaterale in sede del Consiglio d'Europa ogni 5 anni, per aggiornamenti e confronti.
Redazione

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