Il Soccorso Stradale necessita sempre dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada?

Questa domanda ha due risposte ben diverse, bisogna innanzitutto distinguere tra soccorso in viabilità ordinaria e soccorso in autostrada. Infatti, per quanto riguarda i tratti autostradali, ll comma 12 dell’art.175 del Codice della Strada si legge che: “Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario”. Di conseguenza sulle autostrade occorre sempre l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, la risposta è: dipende.

Vediamo alcuni casi. Per viabilità ordinaria intendiamo tutti gli interventi effettuati sulle strade comunali e provinciali, come ad esempio il soccorso stradale nella provincia di Monza e Brianza, fatta eccezione della tratta autostradale. Quando l’intervento di soccorso richiesto è rivolto a liberare la strada da un veicolo che ostacola la circolazione o ne crea una turbativa, in assenza del conducente è necessaria l’autorizzazione al proprietario della strada.

Siamo in questo caso nel campo del soccorso stradale o della rimozione veicoli per lo svolgimento dei quali necessita l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada accompagnata dalle prescrizioni previste per l’eventuale occupazione della carreggiata durante le manovre occorrenti in fase di spostamento o recupero del mezzo incidentato, in avaria o altro.

Infatti tra i servizi spettanti all’Ente proprietario della strada, al fine di rendere sempre fluida e sicura la circolazione, si deve annoverare anche il servizio di soccorso stradale e rimozione al fine di liberare la carreggiata da veicoli in avaria o incidentati.

Per l’esercizio di tale attività (soccorso stradale e rimozione) vengono utilizzati mezzi di piccole e medie dimensioni che, durante il loro uso, occupano tutta o in parte la sede stradale A seguito di una accurata lettura degli articoli del C.d.S. e del relativo Regolamento, come sopra richiamati, emerge con solare chiarezza che: “per occupare la strada con strumenti o macchinari necessari per i lavori di ripristino della circolazione, sempre e comunque necessita l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada così come la predisposizione dei relativi segnali richiedono l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente”.

Quest’ultimo non è necessario nei casi di incidente stradale in cui, sia l’ente che i soggetti da esso individuati (soccorritori stradali), possono predisporre schemi e dispositivi segnaletici temporanei per regolare la circolazione con l’obbligo del ripristino della precedete situazione al termine dell’emergenza. E’ opportuno ricordare che la Commissione di Garanzia ha statuito che il servizio di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono da annoverare tra i servizi pubblici essenziali in quanto rivolti a preservare un diritto costituzionalmente garantito quale quello della libera circolazione.

Fonte:

Il Soccorso Stradale necessita sempre dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada?Il Soccorritore Stradale di Domenico Goi