I delitti dei pubblici ufficiali

Trai i delitti dei pubblici ufficiali ci sono:

1) PECULATO

Si configura questo delitto quando il pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

2) PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI.

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell’errore altrui , riceve o ritiene indebitamente per sè o per un terzo, denaro od altra utilità.

3) MALVERSAZIONE A DANNO DI PRIVATI

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale ,appropriandosi o comunque distraendo , a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione , di cui si ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio.

4) MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale ,essendo estraneo alla P.A. , ed avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico contributi , sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non vengono destinate alle predette finalità.

5) CONCUSSIONE

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale ,abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o ad un terzo , denaro od altra utilità.

6) CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , per compiere un atto del suo ufficio , riceve, per sè o per un terzo, in denaro o altra utilità , una retribuzione che non gli è dovuta , o ne accetta la promessa.

7) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio , ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio , riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

8) ABUSO D’UFFICIO

Si configura questo delitto, quando il pubblico ufficiale , al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio.

9) INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , direttamente o per interposta persona , prende un interesse privato in qualsiasi atto della P.A. presso la quale esercita il proprio ufficio.

10) UTILIZZAZIONE D’INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONE DI UFFICIO

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , impiega , a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche , o nuove applicazioni industriali , che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, o che debbano rimanere segrete.

11) RILEVAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

Si configura questo delitto ,quando il pubblico ufficiale ,violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque , abusando della sua qualità , rileva notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

12) ECCITAMENTO AL DISPREGIO E VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI , DELLE LEGGI O DEGLI ATTI DELL’AUTORITA’

Si configura questo delitto,quando il pubblico ufficiale , eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi , delle disposizioni dell’autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio , ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi , alle disposizioni dell’autorità o ai doveri predetti.

13) RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO – OMISSIONE

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che , per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica , o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo.

14) ABBANDONO COLLETTIVO DI PUBBLICI UFFICI , IMPIEGHI , SERVIZI O LAVORI.

Si configura questo delitto , quando i pubblici ufficiali , gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati , i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità , non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, in numero di tre o più , abbandonano collettivamente l’ufficio , l’impiego , il servizio o il lavoro , ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

15) ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO , SERVIZIO O LAVORO.

Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale ,l’impiegato incaricato di un pubblico servizio , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , abbandona l’ufficio , il servizio o il lavoro , al fine di turbare la continuità o la regolarità.

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