Sentenze condominio

DECORO ARCHITETTONICO-SENTENZE

Corte di Cassazione 10/12/1979 n. 6397

Il decoro architettonico dell’edificio condominiale può essere tutelato a norma dell’art. 1120 c.c. su istanza del singolo condomino, che è , quindi , a tal fine legittimato ad agire anche nell’inerzia e contro il deliberato degli organi di condominio ; tale decoro dev’essere valutato con riferimento alla linea estetica dell’edificio , indipendentemente dal suo particolare pregio artistico , avendo riguardo alla particolare fisionomia di ogni singola costruzione , e senza alcun riferimento all’ambiente nel quale si trova.

Corte di Cassazione 23/10/1993 n. 10513

Per decoro architettonico del fabbricato , ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c. deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle vie e delle strutture ornamentali che costitiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio , nonchè all’edificio stesso nel suo insieme , una sua determinata , armonica , fisionomia , senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.L’indagine volta a stabilire se , in concreto, un’innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico è demandata al giudice del merito.

Corte di Cassazione -sentenza n. 17398/2004

In tema di condominio degli edifici il decoro architettonico, allorchè possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica , sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia , è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica delle modifiche che si intendono apportare. Pertanto , una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell’originaria fisionomia, ma alterano quest’ultima sensibilmente , non ha alcuna rilevanza l’accertamento , del tutto opinabile , del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand’anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole.

BENI E PROPRIETA’ – SENTENZE

Corte di Cassazione 19/11/1993 n. 11435

In un edificio in condominio le chiostrine , vale a dire i cortili interni destinati a dare aria e luce a determinati piani o porzioni di piano , attribuite per titolo in proprietà esclusiva ai proprietari dei piani superiori , raffigurano beni giuridici diversi rispetto ai muri maestri dell’edificio , che le delimitano . Questi muri , in quanto parti essenziali per l’esistenza del fabbricato , essendo destinati a sorreggere l’edificio , appartengono in proprietà comune a tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza che alle spese per la conservazione dei muri maestri che delimitano le chostrine devono concorrere tutti i partecipanti, compresi i proprietari dei negozi siti a piano terra , ancorchè essi non siano proprietari delle chiostrine.

Corte di Cassazione 10/02/1994 n. 1366

Per decidere dell’appartenenza , in proprietà comune o esclusiva di un condomino , di un locale sito nel perimetro dell’edificio condominiale , non escluso fra quelli di proprietà comune elencati nell’art. 1117 c.c. o nel regolamento condominiale contrattuale , acquistano rilievo decisivo le vicende attinenti all’appartenenza in comunione pro indiviso ovvero in proprietà esclusiva del suolo e di quanto sopra vi si costrusce, essendo onere del condomino che pretenda la proprietà esclusiva del locale di per sè non destinato ad uso comune di fornire la prova del suo titolo di acquisto originario o derivativo.

Corte di Cassazione 26/3/1994 n. 2953

I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell’edificio stesso di cui costituiscono parte organica, Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati senza il consenso di tutti i condomini, per l’utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio . Ne consegue che il condominio il quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva non può farlo senza il consenso degli altri condomini , non essendo applicabile la disciplina dell’art.884 c.c.

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